martedì 9 novembre 2021

Velino, la montagna vietata

Qual è la vetta più pericolosa del mondo? Uno sguardo alla storia suggerisce l’Eiger, il K2 o il Cervino. Se si bada alle statistiche, invece, entrano nella gara il Monte Bianco e l’Everest. Dall’Abruzzo, invece, arriva un suggerimento diverso. La montagna più pericolosa è il Velino, terza vetta dell’Appennino per quota. Una montagna ripida, in parte rocciosa, che tocca i 2486 metri e sorveglia Avezzano e il Fucino e nelle giornate limpide si lascia vedere da Roma. 

Due mesi fa abbiamo riferito dell’ordinanza con cui il Comune di Massa d’Albe, la Riserva Naturale Monte Velino e i Carabinieri Forestali dell’Ufficio per la Biodiversità di Castel di Sangro hanno vietato l’accesso dal 15 novembre al 30 aprile alla Val Majelama “per motivi di sicurezza pubblica legati al pericolo di slavine”. Qualche settimana dopo, il Parco regionale Sirente-Velino, che comprende geograficamente ma non controlla la Riserva, ha proposto un regolamento per l’utilizzo dei sentieri in veste estiva. Oltre a fornire consigli sulla scelta del percorso, su attrezzatura e abbigliamento e su come comportarsi in caso di emergenze, il documento impone agli escursionisti di segnalare in anticipo la propria presenza, e di “assumersi la responsabilità a titolo personale, sia civilmente che penalmente” in caso di incidenti.

Sul divieto della Val Majelama e dintorni, che sta per diventare effettivo, è in corso una trattativa tra la Riserva Naturale e il Comune di Massa d’Albe da un lato, e il CAI, il Soccorso Alpino e il Collegio regionale delle guide alpine. La proposta di regolamento del Parco è stata invece contestata dal CAI Abruzzo, con un documento reso noto dal sito loscarpone.it. Nel promemoria, firmato dal presidente regionale Francesco Sulpizio, si citano le leggi di altre Regioni e Province autonome italiane, che non comprendono norme di questo tipo. In Lombardia (L.R. n. 5 del 2017) “chiunque intraprende un percorso della Rete Escursionistica Lombarda lo fa sotto la propria responsabilità”. In Trentino (L.P. n. 8 del 1993) “controllo e manutenzione dei tracciati non escludono i rischi connessi alla frequentazione dell’ambiente montano”. In Emilia-Romagna (L.R. n. 14 del 2013) i fruitori devono adottare “livelli di cautela consoni al transito su sentieri, mulattiere e strade a fondo naturale”....

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